Contratto Franchising


Nella stipula del Contratto di Franchising, soprattutto nella materia dei servizi, occorre prestare la dovuta attenzione ad alcuni elementi importanti per il successo dell’attività di entrambe le parti, il franchisor e il franchisee.

Nella definizione dell’oggetto del contratto di franchising è opportuno avere particolare riguardo nella descrizione dell’insieme di conoscenze, formule, segni distintivi che individuano i servizi e i prodotti dell’affiliante (franchisor), ovvero il cosiddetto know-how. Una meticolosa descrizione facilita il rispetto dell’indirizzo commerciale e dell’obbligo di esclusiva da parte dell’affiliato.

Sempre nella definizione dell’oggetto del contratto di franchising è bene definire analiticamente il tipo di consulenza tecnica, promozionale e commerciale che il franchisor si impegna ad offrire, ad esempio prevedendo sessioni formative del personale dei franchisees.

È bene definire ambiti ed estensioni della clausola di esclusività eventualmente prevista nel contratto di franchising. Di norma essa è reciproca e ciò vuol dire che vincola l’affiliato a non vendere beni o prestare servizi in concorrenza con quelli dell’affiliante e lo obbliga a non venderli o prestarli al di fuori del territorio assegnato e vincola l’affiliante a non vendere beni o prestare servizi nel territorio assegnato all’affiliato personalmente o attraverso altri franchisees. Si tratta di una condizione importante in quanto l’esclusiva “non è un effetto naturale del contratto di franchising ma deve, di volta in volta, essere prevista dalle parti” (così Tribunale di Lecce, 09/02/1990).

È importante regolamentare la durata del contratto. Si può stipulare un contratto a tempo determinato per il quale occorrerà disciplinare la facoltà di rinnovo oppure un contratto a tempo indeterminato per il quale occorrerà disciplinare il diritto di recesso. In ogni caso, la durata del contratto dovrebbe essere tale da consentire all’affiliato l’ammortamento degli investimenti effettuati (art. 3, comma 3, legge n. 129/2004).

Nei contratti di franchising è essenziale prevedere l’obbligo, da parte dell’affiliato, di rispettare le direttive del franchisor anche in corso di rapporto, con l’impegno di adeguare l’aspetto del proprio esercizio, i segni distintivi utilizzati e la qualità delle prestazioni offerte al pubblico, alle eventuali variazioni che il franchisor volesse applicare all’intera rete.

Nell’interesse di entrambe le parti è inoltre bene definire con precisione l’ambito dell’obbligo di riservatezza sul know-how trasferito, l’obbligo del rispetto di determinati standard di qualità e le modalità di verifica dei suddetti standard.

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